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Il lungo calvario del Teatro Marrucino

Che il Farmacista Di Stefano confonda il Codice Civile ed il Testo unico del Pubblico impiego con il Codice dei contratti è plausibile, ma che la stessa cosa possa accadere anche all’Avvocato Di Primio lascia meravigliati e perplessi.

E’ evidente che il duo delle colline teatine sta cercando di alzare una cortina fumogena che limiti il più possibile i danni alla loro immagine, ma questa volta non credo che sia sufficiente un semplice comunicato stampa, elaborato dalla schiera dei pur bravi comunicatori e giornalisti che il Sindaco ha assunto nel suo Staff, per cancellare i fatti che, purtroppo per loro, sono già contenuti negli atti amministrativi. C’è una profonda differenza tra la propaganda e l’informazione.

Anzitutto il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali” nella parte relativa alla disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione”, approvato con Delibera di G.M. n. 2118 del 16 ottobre 2008 dalla mia Giunta ed esplicitamente richiamato nell’ultimo fuorviante comunicato stampa del Sindaco, fa riferimento agli incarichi di collaborazioni esterne alla P.A. di cui all’art. 7, commi 6 – 6 bis e 6 ter del d.lgs. 165/2001 (Testo unico del Pubblico Impiego), quindi incarichi a professionisti, a lavoratori autonomi con partita IVA, incarichi di lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative. Evidentemente Di Primio ed i suoi collaboratori non hanno letto la Circolare esplicativa del loro amato Ministro Brunetta in merito (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica- Circolare n.2 dell’11 marzo 2008). Per quelle che sono le mie piccole conoscenze della materia (faccio il medico, ma dal 1997 siedo in Consiglio Comunale come Consigliere e come Sindaco) non credo sia possibile stipulare un contratto di prestazione d’opera – ex art. 2222 Cod. Civ. – con un’associazione non riconosciuta e, qualora si fosse provveduto, ma così non è stato, a stipulare contratti di prestazione d’opera con i singoli artisti si sarebbero dovute applicare le norme contenute nel citato art. 7, commi 6 – 6 bis e 6 ter del d.lgs. 165/2001 (Testo unico del Pubblico Impiego) e nell’art. 3, commi 18, 54 e 55 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), norme richiamate nello stesso “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi comunali” di cui, evidentemente, l’Avvocato Di Primio ha letto il solo art. 8. A quanto sopra detto va, altresì, aggiunto che ad una delle tre Associazioni “premiate” a dicembre da Di Primio e Di Stefano (la Giunta ha approvato una Delibera contenente il programma dettagliato delle opere) e facenti capo sempre al M° Fabio D’Orazio (la sede sociale è presso casa sua) sono state affidate anche l’allestimento e la gestione tecnica delle opere per € 22.000 e, queste, non sembrerebbero attività artistiche infungibili per le quali si possa fare a meno di procedure ad evidenza pubblica; ma mi fermo qui poiché l’accertamento di eventuali violazioni di leggi e regolamenti compete solo alla Magistratura che ha molte più competenze tecniche del sottoscritto. Una piccola nota, invece, la aggiungerei rispetto alle accuse mossemi cercando di scaricare le loro responsabilità sempre su qualcun altro.

Di Primio dia conto alla Città che lo ha eletto di quello che Egli fa oggi. Chiarisca senza spostare l’attenzione perchè ad essere indagata è la sua amministrazione non la mia.

Le scelte della mia amministrazione condivisibili o meno non sono mai state raggiunte da nessun avviso di garanzia e non credo interessi ai cittadini di Chieti parlare di eventi di circa 5 anni fa. In ogni caso, il Festivalbar, contrariamente al teatro Marrucino, non era un servizio gestito in economia dal Comune di Chieti, ma un evento cui il Comune di Chieti ha solo compartecipato con un contributo, approvato in Consiglio Comunale come prescrive la legge. Quanto all’Affidamento alla Associazione San Ferdinando sono state seguite le procedure previste dalla legge, visto che a quella Associazione di Promozione Sociale, di cui facevano parte tutte le maestranze e gli artisti del Teatro stesso, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del TUEL 267/2000, affidò l’intera gestione del Teatro Comunale (quindi la gestione non risultava più in economia) e trasferì tutte le risorse previste in Bilancio per tale gestione. Certo questi maghi della amministrazione pubblica stanno mostrando tutte le loro indubbie capacità: non sono riusciti a fare un concorso per dirigenti, sono impantanati in un mare di guai nei concorsi in essere (a tempo determinato e tempo indeterminato), riescono ad assumere solo la figlia di un consigliere, e sul teatro, pensando che fosse il giardino di casa.

Dov’è il di più?